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statuto

Art. 1. Denominazione
E' costituita sotto il nome di “Scambio di Favori” (SdF) un’associazione indipendente, apolitica, apartitica e aconfessionale retta dagli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero e dal presente Statuto.

Art. 2. Sede

L’associazione ha sede presso il domicilio del Presidente.

Art. 3. Scopo
L’Associazione, senza scopo di lucro, ha per scopo di valorizzare i rapporti umani e solidali, di consentire ai soci risparmi energetici e finanziari, di dare ai soci la possibilità di sentirsi socialmente utili e produttivi. A tale scopo si intende promuovere un sistema di auto-aiuto e di cooperazione fra i soci, tramite lo scambio di tempo (servizi e competenze) e senza alcuna intermediazione di carattere monetario.
L'unità di quantificazione e di misura dello scambio è esclusivamente il tempo impiegato. Le prestazioni non dovranno mai essere configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro lucrativi.
Gli scambi non hanno natura professionale.

Art. 4. Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote sociali e da eventuali altre entrate (donazioni, offerte, emolumenti, ecc.). Il Comitato redige un bilancio sullo stato patrimoniale al  31 dicembre e il risultato economico dell’Associazione, che devono essere approvati dall’Assemblea sociale

Art. 5. Organizzazione
Gli organi dell’Associazione sono:
a. l’Assemblea sociale
b. il Comitato (minimo 5 membri)
c. l’Ufficio di revisione (2 membri)

Art. 6. Assemblea sociale

L’Assemblea sociale è l’organo superiore dell’Associazione. Essa è convocata dal Comitato ogni qualvolta si renda necessario, e comunque almeno 1 volta all’anno (di regola in primavera) o qualora un numero pari al quinto dei soci lo richieda.
La convocazione deve essere fatta a ciascun socio a mezzo di lettera semplice o posta elettronica entro 15 giorni dalla data stabilita per l’assemblea. L’Assemblea elegge il Comitato, approva lo Statuto, e le eventuali modifiche, delibera circa l’approvazione del bilancio consuntivo annuale e il piano di lavoro dell’Associazione. L’Assemblea esercita la sorveglianza sulla gestione degli organi dell’Associazione e li può revocare.

Art. 7. Decisioni dell'Assemblea sociale
Le decisioni sociali sono prese dall’Assemblea sociale. Esse sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Possono essere prese decisioni anche su oggetti non previsti all’ordine del giorno qualora siano accettati dall’unanimità dei presenti. 

Art. 8. Comitato
Il Comitato è eletto dall’Assemblea sociale, si compone di un minino di 5 membri ed è rieleggibile. Le riunioni del Comitato sono valide in presenza di 3 membri. 
Il comitato nomina al suo interno un/a segretario/a per il Sopraceneri, un/a segretario/a per il Sottoceneri ed un/a coordinatore/trice tecnico/a. Inoltre, durane la prima seduta successiva all’Assemblea sociale, assegna le cariche di presidente e vicepresidente. Il presidente rimane in carica da 1 a 3 anni. Il comitato ha il diritto ed il dovere di curare gli interessi dell’associazione.
Il comitato redige il  2 piano di lavoro ed il bilancio consuntivo sullo stato patrimoniale dell’Associazione. Esso si riunisce su convocazione del presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando lo richieda la maggioranza dei membri.
Le decisioni del Comitato sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 9. Ammissione di nuovi soci
L’ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni tempo. Le persone che intendono far parte dell’Associazione devono accettarne lo Statuto e il Regolamento.
Possono acquisire la qualità di socio tutte le persone maggiorenni senza distinzione di sesso, etnia, nazionalità, appartenenza politica o religiosa.

Art. 10. Dimissioni
Ciascun socio può rassegnare le dimissioni. Queste devono pervenire per iscritto alla Segreteria.

Art. 11. Contribuzioni
La quota sociale è fissata dall’Assemblea sociale. I soci sono obbligati a versare la quota sociale come previsto dal Regolamento.

Art. 12. Scioglimento
L’Associazione può essere sciolta per deliberazione dell’Assemblea sociale.â€¨È richiesta la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
Eventuali residui attivi del bilancio verranno devoluti ad uno o più enti con scopi analoghi e che siano al beneficio di esenzione fiscale.

Art. 13. Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa richiamo alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 14. Regolamento interno
Le norme ed il funzionamento di SdF sono inoltre disciplinati dal Regolamento interno. Il Regolamento è allestito dal Comitato.

Art. 15. Responsabilità
L'Associazione SdF è responsabile verso i creditori con i propri fondi, escludendo ogni responsabilità personale dei singoli soci.
Eventuali danni a terzi cagionati durante l’attività di SdF non ricadono sotto la responsabilità dell’Associazione bensì su quella del singolo socio che li ha causati.
L’Associazione è vincolata dalla firma del Presidente o da una persona del Comitato avente procura.

Art. 16. Approvazione e validità
Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea sociale del 1° marzo 2002 ed entra immediatamente in vigore.

Ultimo aggiornamento: 
Giubiasco, 13 maggio 2023

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