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Lo Statuto

Statuti e regolamento

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SCAMBIO DI FAVORI (SDF)



Art. 1. Denominazione

E' costituita sotto il nome di "Scambio di Favori" (SdF) un'associazione indipendente apolitica e aconfessionale retta dagli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero e dal presente Statuto.

Art. 2. Sede
L'Associazione ha sede presso il domicilio del Presidente in carica.

Art. 3. Scope

L'Associazione ha per scopo di valorizzare i rapporti umani e solidali, di consentire ai soci risparmi energetici e finanziari, di dare ai soci la possibilità di sentirsi socialmente utili e produttivi. A tale scopo si intende promuovere un sistema di auto-aiuto e di cooperazione fra i soci, tramite lo scambio di tempo (servizi e competenze) e senza alcuna intermediazione di carattere monetario.

L'unita di quantificazione e di misura dello scambio è esclusivamente il tempo impiegato. Le prestazioni non dovranno mai essere configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro lucrativi.
Gli scambi non hanno natura professionale.
Art. 4. Patrimonio

II patrimonio dell'Associazione a costituito dalle quote sociali e da eventuali altre entrate (donazioni, offerte, emolumenti, ecc.). II Comitato redige un bilancio sullo stato patrimoniale al 31 dicembre e il risultato economico dell'Associazione, che devono essere approvati dall'Assemblea sociale.

Art. 5. Organizzazione

Gli organi dell'Associazione sono:
l'Assemblea sociale
il Comitato.
I'Ufficio di revisione

Art. 6. Assemblea sociale

L'Assemblea sociale è l'organo superiore dell'Associazione. Essa è convocata dal Comitato ogni qualvolta si renda necessario, e comunque almeno 1 volta all'anno (di regola in primavera) o qualora un numero pari al quinto dei soci lo richieda.
La convocazione deve essere fatta a ciascun socio a mezzo di lettera semplice entro 15 giorni dalla data stabilita per l'assemblea.'Assemblea elegge il Comitato. In particolare essa approva lo Statuto, e le eventuali modifiche, delibera circa l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e il piano di lavoro dell'Associazione. L'Assemblea esercita la sorveglianza sulla gestione degli organi dell'Associazione e Ii può revocare.


Art. 7. Decisioni dell'Assemblea sociale

Le decisioni sociali sono prese dall'Assemblea sociale. Esse sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Possono essere prese decisioni anche su oggetti non previsti all'ordine del giorno qualora siano accettati dall'unanimith dei presenti.

Art. 8. Comitato
II Comitato è eletto dall'Assemblea sociale, si compone di un minimo di 5 membri ed è rieleggibile. Le riunioni del Comitato sono valide in presenza di almeno 3 membri.Comitato nomina al suo interno, durante la prima seduta successive all' Assemblea sociale, il Presidente, il Vicepresidente, il segretario, il cassiere e assegna le cariche agli altri membri.Comitato ha il diritto ed il dovere di curare gli interessi dell'Associazione.
II Comitato redige il piano di lavoro e il bilancio consuntivo sullo stato patrimoniale dell'Associazione. Esso si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando lo richieda la maggioranza dei membri. Le deliberazioni del Comitato sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9. Ammissione di nuovi soci
L'ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni tempo. Le persone che intendono far parte dell'Associazione devono accettarne lo Statuto e il Regolamento.acquisire la qualità di socio tutte le persone maggiorenni senza distinzione di sesso, etnìa, nazionalità, appartenenza politica o religiosa.

Art. 10. Esclusione
II Comitato decide circa l'esclusione di un socio. L'esclusione può in particolare essere pronunciata quando un socio si renda moroso nel pagamento del contributo associativo oppure contravviene al Regolamento o agli Statuti dell'Associazione.

Art. 11. Dimissioni

Ciascun socio può rassegnare le dimissioni. Queste devono pervenire preferibilmente per iscritto al Comitato.

Art. 12. Contribuzioni
La quota sociale è fissata dall'Assemblea sociale.soci sono obbligati a versare la quota sociale come previsto dal Regolamento.

Art. 13. Scioglimento
L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea sociale.
E richiesta la maggioranza del 2/3 del presenti.
Eventuali residui attivi del bilancio verranno devoluti ad uno o più enti con scopi analoghi.

Art. 14. Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa richiamo alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 15. Regolamento interno

Le norme ed il funzionamento di SdF sono inoltre disciplinati dal Regolamento interno. II Regolamento è allestito dal Comitato.

Art. 16. Responsabilità
L'Associazione SdF è responsabile verso i creditori con i propri fondi, escludendo ogni responsabilita personale del singoli soci.danni a terzi cagionati durante l'attivita di SdF non ricadono sotto la responsabilita dell'Associazione bensi su quella del singolo socio che li ha causati.

L'Associazione è vincolata dalla firma del Presidente o da una persona del Comitato avente procura.

Art. 17. Approvazione e validità
II presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea sociale del 1' marzo 2002 ed entra immediatamente in vigore.

Monte Ceneri, 1" Marzo 2002

1' emendamento: Bellinzona, 29.3.2008



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